Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 35
Compilazione e liquidazione dei conti - Pagamenti
In vigore dal 17 mag 1968
La compilazione dei conti tra l'amministrazione e la società concernente i traffici ed i servizi oggetto della presente convenzione e la liquidazione dei relativi saldi sono effettuate mensilmente.
Limitatamente al servizio internazionale dei telegrammi di cui all' della presente convenzione, l'amministrazione verserà alla società, salvo conguaglio, entro il mese successivo a quello a cui il traffico si riferisce, una somma pari al 95 per cento dell'importo a credito della società risultante da conti provvisori che la società medesima redigerà in base ai dati del traffico scambiato nello stesso mese dell'anno precedente.
Il pagamento dei saldi viene effettuato in moneta italiana applicando, per le somme espresse in franchi-oro o in altra moneta, il cambio vigente alla data della loro liquidazione.
L'amministrazione comunicherà alla società le modalità, per il versamento a favore delle dipendenti aziende, delle quote spettanti all'amministrazione stessa per i servizi ed i traffici indicati nell' nonché del canone di concessione.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e annessi regolamenti nonché le modalità che fossero stabilite dall'amministrazione di intesa con la società.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-35