Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 37

Vigilanza e controllo da parte dell'amministrazione

In vigore dal 17 mag 1968
L'amministrazione ha il diritto di effettuare: a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalle altre norme vigenti; b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione; c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista nelle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento del canone che la società deve corrispondere all'amministrazione ai sensi dell' della presente convenzione. La società metterà a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati. Le verifiche di cui alla lettera c) possono essere effettuate anche dal Ministero del tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-37

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