Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 41

Riscatto degli impianti

In vigore dal 17 mag 1968
L'amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della società con preavviso di almeno un anno, a partire dall'inizio del quinquennio precedente la scadenza della presente convenzione. Il preavviso di riscatto è notificato alla società con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigenti. Il riscatto comprende la cessione all'amministrazione dei beni sociali (quali immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili ed arredi, diritti irrevocabili d'uso previo consenso dei comproprietari del sistema cui si riferiscono), adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e comprende, altresì, la sostituzione dell'amministrazione stessa in tutti i diritti della società verso terzi. L'amministrazione sostituisce altresì la società nei rapporti esistenti fra la società stessa e gli enti stranieri, relativi alla cessione di diritti irrevocabili d'uso su sistemi di telecomunicazioni di proprietà della società. Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, la società è tenuta a presentare all'amministrazione l'inventario degli impianti oggetto della presente convenzione, il quale deve contenere: a) la descrizione degli immobili con le indicazioni della loro natura, dei loro confini, del numero del catasto e delle mappe censuarie, nonché dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; b) la descrizione particolareggiate degli impianti di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto della presente concessione, con la indicazione dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio; d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, già decorso, di ciascun impianto. L'amministrazione può prendere possesso dei beni riscattabili senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo è fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale dei beni riferito alla data della presa in possesso da parte dell'amministrazione, e cioè tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti. Sono dedotti dal prezzo del riscatto gli eventuali contributi corrisposti per legge alla società sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente convenzione. In caso di disaccordo il prezzo è stabilito dal collegio arbitrale di cui all' della presente convenzione. Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procede per la determinazione del prezzo degli impianti ed immobili alla scadenza della concessione, nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza. Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la società è tenuta a presentare all'amministrazione lo inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-41

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