Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 45
Decadenza
In vigore dal 17 mag 1968
La società incorre di diritto nella decadenza dalla concessione:
a) nel caso in cui sia accertata la violazione degli obblighi previsti dall', paragrafi 2), 3), 4) e 6) della presente convenzione;
b) nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione della società per qualsiasi causa.
In caso di decadenza, l'amministrazione ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalità previste dall' della presente convenzione, nonché di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non autorizzati ai sensi dell' della presente convenzione e che l'amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare.
Sempre in caso di decadenza, l'amministrazione resterà esonerata da ogni responsabilità nei confronti di terzi e non sarà tenuta ad indennizzo alcuno verso la società.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-45