Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 44

Revoca

In vigore dal 17 mag 1968
In caso di reiterate ed accertate violazioni degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, anche se siano state già applicate le sanzioni previste dagli articoli precedenti, l'amministrazione può revocare la concessione. L'amministrazione potrà procedere, previa diffida, alla revoca della concessione oltre che nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti: nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli paragrafo 5 primo comma, 13 e 38; quando il ritardo nel pagamento del canone di concessione, dei canoni di uso e manutenzione dei circuiti ceduti in fitto dall'amministrazione alla società e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla società per effetto della presente convenzione superi un anno. In caso di revoca l'amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli immobili e degli impianti adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo è determinato con le stesse norme e modalità previste dal precedente . L'amministrazione ha altresì il diritto di ordinare la rimozione, a spese della società, degli impianti non acquistati e può assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra società. In caso di revoca, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore dagli impianti, l'amministrazione procede in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalità ed agli stessi prezzi previsti dai comma precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione. L'amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad indennizzo alcuno verso la società. La revoca sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentito il Consiglio dei Ministri.
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Revoca (Art. 44 Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, S.p.A., per la concessione di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico.) — Testo vigente | Portale Normativo