Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 42

Deposito cauzionale

In vigore dal 17 mag 1968
A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la società deve effettuare, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale di lire trentamilioni in numerario, o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale. Tale deposito dovrà essere eseguito presso la Cassa depositi e prestiti. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati per qualsiasi ragione, la società dovrà reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo, sotto pena di decadenza. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della società. L'amministrazione ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili verso la società sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la società è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-42

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