Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 47
AbrogatoBeni da cedere allo Stato senza compenso
In vigore dal 17 mag 1968 al 14 gen 1972
Restano in vigore le clausole contenute nell', paragrafi 2) e 3) e tabelle annesse della convenzione Italcable 6 agosto 1935 approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, modificato dall' della convenzione 21 gennaio 1950, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1950, riguardanti la cessione di determinati beni allo Stato senza compenso, alla data del 12 ottobre 1990.
Resta altresì in vigore l' della convenzione 21 gennaio 1950, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1950, il quale prescrive che in caso di indennizzo da parte del Governo italiano e Governi e compagnie estere per danni causati da fatti bellici ai beni di cui al predetto , l'ammontare complessivo, comunque denominato, sarà diviso a metà tra l'amministrazione e la Società.
A partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, ogni qualvolta qualcuno dei beni suddetti risulti non più convenientemente utilizzabile per il servizio gestito dalla società, il bene medesimo sarà messo dalla società stessa a disposizione dell'amministrazione con lettera raccomandata.
Decorsi quattro mesi dalla data della predetta lettera, la società si intende sollevata da ogni responsabilità comunque connessa alla conservazione e alla manutenzione del bene di cui trattasi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-47