Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 8
Servizio internazionale di trasmissione dati su reti a commutazione
In vigore dal 17 mag 1968
È di competenza esclusiva della società il servizio internazionale di trasmissione dati con tutti i Paesi non europei eccetto Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia.
La società appronterà, a tal fine, i necessari circuiti internazionali ed i relativi impianti di commutazione che possono essere ubicati solo nelle località sedi di centri nazionali previsti dal piano regolatore; resta di competenza dell'amministrazione l'impianto e l'esercizio delle reti a commutazione nell'ambito nazionale.
Le modalità per lo svolgimento di tale servizio e per la interconnessione delle reti e degli impianti della società con le reti e gli impianti dell'amministrazione nonché della società concessionaria del servizio telefonico interno ad uso pubblico, saranno stabilite dall'amministrazione stessa, d'intesa con la società, entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione.
La disciplina dei rapporti con l'utenza e la regolamentazione amministrativa del servizio restano di competenza della amministrazione che, sentita la società, vi provvederà in relazione anche alle clausole della convenzione con la società concessionaria del servizio telefonico interno ad uso pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-8