Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 10
Servizio di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse
In vigore dal 17 mag 1968
La società può ammettere gli utenti, che siano in possesso del prescritto titolo, ad effettuare trasmissioni radiotelegrafiche e radiofototelegrafiche unilaterali ad ore fisse verso una o più destinazioni. Tale servizio sarà svolto tramite le stazioni radiotrasmittenti della società secondo le norme internazionali in vigore e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche ed amministrative stabilite dall'amministrazione, sentita la società.
Il servizio di ricezione di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse effettuate da stazioni estere, sarà svolto tramite le stazioni radioriceventi della società con le stesse modalità stabilite nel precedente comma.
Gli utenti di tale servizio possono essere allacciati agli impianti della società con collegamenti diretti ad uso esclusivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-10