Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 13
Impianti della società
In vigore dal 17 mag 1968
Salvo i casi previsti negli , primo comma, e 15, primo comma, della presente convenzione e senza pregiudizio dei diritti spettanti all'amministrazione e alle altre società concessionarie di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in virtù delle convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente convenzione, la società, ha il diritto di installare ed esercire in esclusiva tutti gli impianti, mezzi trasmissivi, circuiti e collegamenti occorrenti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione.
La società, quando ne ravvisi l'opportunità, ha facoltà di integrare i propri impianti e la propria rete di telecomunicazioni con circuiti presi in uso da amministrazioni statali o altri enti, italiani o esteri, dandone comunicazione all'amministrazione e con le limitazioni di cui all'.
Qualora i mezzi trasmissivi della società debbano approdare o transitare in territori di Paesi esteri, il cui traffico terminale con l'Italia è di competenza dell'amministrazione, la società ha l'obbligo di consentire a questa l'utilizzazione dei collegamenti e degli equipaggiamenti necessari per l'espletamento di detto traffico, nei limiti e alle condizioni di cui al successivo .
La società provvederà, a propria cura e spesa, alla realizzazione dei circuiti di giunzione tra i propri uffici e quelli dell'amministrazione, in sede di centro nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-13