Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 16
Cessione in uso ad altri esercenti di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di mezzi trasmissivi e di circuiti approntanti dalla società.
In vigore dal 17 mag 1968
La società può cedere in uso ad altri esercenti di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico impianti radioelettrici di sua pertinenza in Italia e circuiti tra l'Italia e Paesi rientranti nella sfera di sua competenza.
Per la costituzione di collegamenti rigidi diretti fra Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione e Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, l'amministrazione e la società cederanno in uso direttamente ai Paesi interessati le tratte di circuito di rispettiva competenza.
I relativi canoni di locazione saranno attribuiti all'amministrazione ed alla società per le tratte di rispettiva pertinenza.
La cessione in uso e la determinazione dei canoni relativi alla tratta di pertinenza sociale, sono soggette alla preventiva approvazione dell'amministrazione, la quale ha diritto di percepire, sugli introiti corrispondenti, il canone di concessione stabilito nel successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-16