Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 17

Collaudi

In vigore dal 17 mag 1968
La società è tenuta a dare all'amministrazione tempestiva notizia del collaudo di nuovi impianti installati in territorio nazionale previsti dai Piani tecnici esecutivi di cui al successivo . L'amministrazione si riserva la facoltà di partecipare con propri funzionari al collaudo allo scopo di controllare la osservanza delle norme tecniche prescritte, e la rispondenza ai piani tecnici di cui sopra, senza che ciò implichi responsabilità alcuna da parte dell'amministrazione stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-17

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Collaudi (Art. 17 Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, S.p.A., per la concessione di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico.) — Testo vigente | Portale Normativo