Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 17
Collaudi
In vigore dal 17 mag 1968
La società è tenuta a dare all'amministrazione tempestiva notizia del collaudo di nuovi impianti installati in territorio nazionale previsti dai Piani tecnici esecutivi di cui al successivo .
L'amministrazione si riserva la facoltà di partecipare con propri funzionari al collaudo allo scopo di controllare la osservanza delle norme tecniche prescritte, e la rispondenza ai piani tecnici di cui sopra, senza che ciò implichi responsabilità alcuna da parte dell'amministrazione stessa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-17