Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 19

Espropriazioni e servitù

In vigore dal 17 mag 1968
Le domande per dichiarazioni di pubblica utilità delle opere e degli impianti della società in territorio nazione debbono essere rivolte al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 180 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. In base ai progetti esecutivi approvati con le forme e le modalità previste dalla presente convenzione, la società promuoverà la espropriazione dei terreni e fabbricati e la costituzione dei diritti reali necessari per lo svolgimento dei servizi concessi, provvedendo al pagamento delle relative indennità liquidate ai sensi di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-19

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