Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 23

Segreto delle comunicazioni

In vigore dal 17 mag 1968
La società ha l'obbligo di prendere tutte le misure idonee a mantenere il segreto delle comunicazioni.
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Segreto delle comunicazioni (Art. 23 Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, S.p.A., per la concessione di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico.) — Testo vigente | Portale Normativo