Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 23
Segreto delle comunicazioni
In vigore dal 17 mag 1968
La società ha l'obbligo di prendere tutte le misure idonee a mantenere il segreto delle comunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-23