Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 20
Esercizio e manutenzione degli impianti - Ammortamenti
In vigore dal 17 mag 1968
La società si obbliga a mantenere i propri impianti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni.
La società è tenuta a riparare prontamente tutti i guasti e i difetti che abbiano a verificarsi nei propri impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'amministrazione.
La società dovrà esercire i propri impianti con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore e di quelle della buona tecnica in modo da assicurarne, per quanto le compete, la completa e perfetta regolarità di funzionamento.
La società assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento dei propri impianti secondo le buone regole industriali che tengono conto
anche degli sviluppi della tecnica
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-20