Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 20

Esercizio e manutenzione degli impianti - Ammortamenti

In vigore dal 17 mag 1968
La società si obbliga a mantenere i propri impianti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni. La società è tenuta a riparare prontamente tutti i guasti e i difetti che abbiano a verificarsi nei propri impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'amministrazione. La società dovrà esercire i propri impianti con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore e di quelle della buona tecnica in modo da assicurarne, per quanto le compete, la completa e perfetta regolarità di funzionamento. La società assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento dei propri impianti secondo le buone regole industriali che tengono conto anche degli sviluppi della tecnica
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-20

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Esercizio e manutenzione degli impianti - Ammortamenti (Art. 20 Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, S.p.A., per la concessione di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico.) — Testo vigente | Portale Normativo