Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 22
Piani pluriennali di massima e piani tecnici esecutivi
In vigore dal 17 mag 1968
La società, entro il mese di novembre di ciascun anno, ho l'obbligo di presentare all'amministrazione, opportunamente documentato, il piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati per i cinque anni successivi al fine di adeguare, completare e potenziare, gli impianti ed i servizi, in modo da rendere la loro struttura consona alle previsioni della pianificazione economica nazionale.
Le indicazioni del piano debbono essere elaborate in forma più particolareggiata per il primo anno di validità del medesimo e sotto forma di previsione più generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico nell'intero periodo considerato nel piano.
Ogni anno si provvede all'aggiornamento del piano modificando ed integrando, ove occorra, le previsioni del precedente; il piano stesso deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
previsioni della società sull'andamento del traffico e dei servizi oggetto della presente convenzione;
programma di sviluppo degli impianti e dei servizi;
investimenti occorrenti secondo previsioni di larga massima per la attuazione del programma in base ai costi correnti al momento della sua presentazione;
prospettive di larga massima sull'andamento economico del settore.
Entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dei piani pluriennali, l'amministrazione, sentito il consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il consiglio di amministrazione, deve comunicare alla società le proprie osservazioni in ordine ella rispondenza del piano alle finalità indicate dal presente articolo.
Il termine suddetto può essere al massimo prorogato di giorni trenta, nel caso che l'amministrazione abbia richiesto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei piani, altri elementi.
I lavori necessari per dare esecuzione ai piani di massima sono, di volta in volta, autorizzati dall'amministrazione secondo piani esecutivi che la società è tenuta a presentare con un congruo anticipo sulla prevista data di realizzazione delle opere programmate.
L'amministrazione entro centoventi giorni dal ricevimento dei piani esecutivi comunica le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei piani stessi; detto termine può essere prorogato di giorni trenta qualora l'amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria.
Nei piani esecutivi, relativi a lavori od a forniture aventi speciali caratteristiche od importanza, la società, ove richiesto dall'amministrazione, deve indicare il procedimento che intende seguire per l'aggiudicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-22