Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 26

Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato

In vigore dal 17 mag 1968
1) La società è tenuta ad osservare la vigente convenzione internazionale delle telecomunicazioni sottoscritta dai Paesi aderenti all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ed i relativi regolamenti internazionali, nonché gli altri accordi stipulati dal Governo italiano con Governi esteri, ovvero gli accordi che l'amministrazione, sentita la società, abbia a stipulare con le amministrazioni o le compagnie estere corrispondenti che abbiano riflesso sui servizi di telecomunicazioni formanti oggetto della presente convenzione. 2) La società è sottoposta a tutte le obbligazioni e fruisce di tutti i diritti derivanti dalla convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini, firmata a Parigi il 14 marzo 1884, e dalle aggiunte e modificazioni introdotte da successivi accordi internazionali. In particolare la società è tenuta ad osservare ai punti di approdo dei cavi sottomarini in Italia, le prescrizioni tecniche e di sicurezza ritenute necessarie dalla amministrazione, anche in relazione a particolari esigenze della difesa nazionale. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per le controversie che potessero verificarsi tra la società ed i proprietari di altri cavi, sia per l'incrocio dei conduttori sottomarini, sia per qualsiasi altra ragione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-26

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Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato (Art. 26 Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, S.p.A., per la concessione di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico.) — Testo vigente | Portale Normativo