Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 21

Sviluppo degli impianti

In vigore dal 17 mag 1968
Al fine di assicurare servizi di elevata qualità, sicurezza e rendimento la società si impegna a sviluppare e, ove occorra, a modificare i propri impianti in modo che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze dei servizi stessi e all'incremento dei traffici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo