Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 21
Sviluppo degli impianti
In vigore dal 17 mag 1968
Al fine di assicurare servizi di elevata qualità, sicurezza e rendimento la società si impegna a sviluppare e, ove occorra, a modificare i propri impianti in modo che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze dei servizi stessi e all'incremento dei traffici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-21