Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 18

Brevetti

In vigore dal 17 mag 1968
La presente convenzione non implica alcuna responsabilità dell'amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla società. L'amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra la società ed i terzi per l'uso dei brevetti, restando a carico della società stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti. La società assume, in ogni caso, l'intera responsabilità per eventuali infrazioni e terrà sollevata l'amministrazione da ogni molestia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-18

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