Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 15
Reciproca cessione in uso di circuiti e mezzi trasmissivi tra l'amministrazione e la società
In vigore dal 17 mag 1968
La società, per la costituzione dei circuiti internazionali destinati all'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, nonché per i raccordi tra i propri centri operativi ubicati in località sedi di centri nazionali diversi, ha lo obbligo di utilizzare - in territorio nazionale - circuiti e mezzi trasmissivi dell'amministrazione. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di fornire i circuiti e i mezzi richiesti, la società dovrà rivolgersi alla concessionaria del servizio telefonico interno ad uso pubblico, e - ove questa non abbia disponibilità - ha facoltà di costituirli direttamente.
Per la cessione in uso di detti circuiti e mezzi trasmissivi la società corrisponderà, rispettivamente all'amministrazione o alla società concessionaria del servizio telefonico interno ad uso pubblico, i canoni annui indicati nell'allegato A.
Per la cessione in uso all'amministrazione di circuiti realizzati dalla società tramite propri impianti radioelettrici, l'amministrazione corrisponde alla società stessa i canoni indicati nello allegato B.
I canoni di cui ai precedenti comma sono comprensivi di ogni onere e cioè interesse, ammortamento, esercizio e manutenzione, e saranno revisionati ogni triennio con decreto del Ministro per le poste e telecomunicazioni.
I canoni annui per la cessione in uso, tra l'amministrazione e la società, di circuiti e mezzi trasmissivi internazionali di rispettiva pertinenza, realizzati su cavi sottomarini, saranno stabiliti di volta in volta su base di reciprocità, tenendo conto degli oneri suaccennati.
Nel caso che l'amministrazione e la società utilizzassero promiscuamente fasci di circuiti per i servizi di rispettiva competenza, le spese corrispondenti ai canoni di locazione, in territorio italiano ed estero, saranno ripartite in proporzione allo uso dei circuiti.
Le modalità per tutte le predette cessioni in uso saranno fissare dall'amministrazione di intesa con la società entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e potranno essere successivamente revisionate di comune accordo ove se ne prospetti l'opportunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-15