Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 11
Cessioni a terzi in uso esclusivo
In vigore dal 17 mag 1968
La società è autorizzata a cedere in uso esclusivo a terzi, che siano in possesso del prescritto titolo, circuiti diretti da utilizzare per trasmissioni con tutti i Paesi non europei eccetto Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia.
Per quanto concerne i circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo, la suddetta autorizzazione comprende tutti i Paesi non europei, eccetto Algeria, Cipro, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia.
La cessione non comprende le apparecchiature terminali di utente nè i raccordi urbani e i circuiti interurbani del territorio nazionale.
In caso di indisponibilità di circuiti da parte della società e per la durata di tale indisponibilità, l'amministrazione può cedere a terzi circuiti costituiti su altre vie.
Le modalità per la cessione dei circuiti in oggetto e per il loro impiego saranno determinate dall'amministrazione, di intesa con la società, non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.
I canoni per la cessione dei circuiti in oggetto saranno stabiliti dall'amministrazione, d'intesa con la società, in armonia con i regolamenti e gli accordi internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-11