Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 11

Cessioni a terzi in uso esclusivo

In vigore dal 17 mag 1968
La società è autorizzata a cedere in uso esclusivo a terzi, che siano in possesso del prescritto titolo, circuiti diretti da utilizzare per trasmissioni con tutti i Paesi non europei eccetto Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia. Per quanto concerne i circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo, la suddetta autorizzazione comprende tutti i Paesi non europei, eccetto Algeria, Cipro, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia. La cessione non comprende le apparecchiature terminali di utente nè i raccordi urbani e i circuiti interurbani del territorio nazionale. In caso di indisponibilità di circuiti da parte della società e per la durata di tale indisponibilità, l'amministrazione può cedere a terzi circuiti costituiti su altre vie. Le modalità per la cessione dei circuiti in oggetto e per il loro impiego saranno determinate dall'amministrazione, di intesa con la società, non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. I canoni per la cessione dei circuiti in oggetto saranno stabiliti dall'amministrazione, d'intesa con la società, in armonia con i regolamenti e gli accordi internazionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-11

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