Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 7

Servizio internazionale telex

In vigore dal 17 mag 1968
È di competenza esclusiva della società il servizio telex con tutti i Paesi non europei eccetto i seguenti: Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia. Per lo svolgimento di tale servizio saranno osservate le seguenti modalità di istradamento: a) il traffico telex, terminale e di transito a destinazione dei Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, sarà inoltrato tramite la rete telex dell'amministrazione agli uffici della società; b) il traffico telex proveniente, attraverso le vie e gli impianti della società, dai Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della società stessa e diretto in Italia o in transito verso i Paesi il cui traffico rientra nella sfera di competenza dell'amministrazione sarà inoltrato a destinazione sulla rete telex dell'amministrazione stessa; c) il traffico telex in transito tra Paesi rientranti nella sfera di competenza della società sarà direttamente espletato dalla società medesima attraverso i propri impianti e le proprie vie di comunicazione. La società si impegna a fare quanto è in suo potere per predisporre, per ogni Paese di destinazione, oltre alla via di normale istradamento, almeno una via sussidiaria da utilizzarsi in caso di interruzione o di ingombro della via principale. Qualora a causa di interruzioni, guasti o altri motivi, una comunicazione internazionale telex richiesta da un abbonato in Italia non possa essere stabilita per le vie sociali, la comunicazione medesima sarà istradata con mezzi dell'amministrazione ove disponibili. Per l'espletamento del servizio in oggetto la Società è tenuta ad osservare le modalità operative, di esercizio e di istradamento stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la società, contestualmente alla data di entrata in vigore della presente convenzione. Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti alle suddette modalità che si rendessero necessari nell'interesse dei traffici, anche in relazione agli sviluppi della tecnica, saranno di volta in volte stabiliti dall'amministrazione, d'intesa con la società. La società assume l'obbligo di adottare i provvedimenti e di svolgere gli interventi necessari perché il servizio telex internazionale si sviluppi in ogni tempo in armonia con i progressi tecnici e soddisfi alle esigenze dell'utenza. Pertanto, la società si impegna ad introdurre nei propri impianti le occorrenti trasformazioni tecniche e ad apportare alla propria organizzazione le modifiche operative necessarie per conseguire, entro limiti che saranno concordati di volta in volta con l'amministrazione, la celerizzazione e l'automatizzazione del servizio terminale e di transito in relazione alle intese che potranno essere stabilite con le amministrazioni e le compagnie estere corrispondenti e tenuto conto della esigenza di rendere il servizio sempre più economico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-7

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