Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 9

Servizio internazionale di fototelegrafia

In vigore dal 17 mag 1968
È di competenza esclusiva della società il servizio internazionale di fototelegrafia con tutti i Paesi non europei eccetto i seguenti: Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia. Alla accettazione ed al recapito dei fototelegrammi su tutto il territorio nazionale provvede l'amministrazione. La società si impegna a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, per ogni Paese di destinazione, oltre alla via di normale istradamento, almeno una via sussidiaria da utilizzarsi in caso di interruzione della via normale. Qualora tutte le vie anzidette risultino interrotte, la società è tenuta a darne immediata comunicazione all'amministrazione la quale, finché perdura tale situazione, provvede ad istradare i fototelegrammi per altre vie. Per lo scambio della corrispondenza fototelegrafica tra gli uffici dell'amministrazione e gli uffici della società, questa è tenuta ad osservare le modalità operative, di esercizio e di impiego dei collegamenti, delle reti e degli impianti stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la società, contestualmente alla data di entrata in vigore della presente convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-9

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