Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 6

Servizio internazionale telefonico

In vigore dal 17 mag 1968
È di competenza esclusiva della società il servizio internazionale telefonico ad uso pubblico con tutti i Paesi non europei eccetto i seguenti: Algeria, Cipro, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia. Per l'espletamento del detto servizio, la società è tenuta, per quanto di sua competenza, a predisporre e realizzare gli impianti e i collegamenti necessari, adeguandoli costantemente allo sviluppo e alla entità del traffico, in modo da garantire in ogni tempo che il servizio stesso si svolga con prontezza e con regolarità. La società ha altresì l'obbligo di provvedere, sempre per quanto di sua competenza, all'apprestamento dei mezzi e della organizzazione necessari per consentire l'automatizzazione dei servizi nei termini e secondo le modalità che saranno concordati con l'amministrazione italiana e con le amministrazioni e compagnie estere interessate. L'amministrazione e la società attribuiranno carattere prioritario alla estensione del servizio in teleselezione da operatrice, tenendo conto, ai fini della introduzione del servizio in teleselezione da utente, dei limiti imposti dalla struttura tariffaria e dalle caratteristiche degli impianti nonché delle esigenze della utenza. Le modalità per lo svolgimento del servizio, saranno disciplinate da particolari accordi tra l'amministrazione e la società. Tali accordi dovranno essere definiti non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e dovranno rispondere ai criteri qui appresso indicati: a) il traffico in partenza dall'Italia destinate a Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, verrà accettato direttamente dagli uffici della società, che potranno aver sede nei centri nazionali previsti dal piano regolatore, e avviato a destinazionale per il tramite degli impianti e delle vie sociali. Gli uffici della società saranno direttamente ed automaticamente raggiunti dagli utenti con la formazione di un numero di prenotazione unico per tutto il Paese. La società, per quanto di propria competenza, dovrà attuare i provvedimenti necessari perché il servizio di prenotazione come sopra detto possa essere ad essa trasferito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione, per il compartimento telefonico di Roma. Per l'estensione del predetto servizio di prenotazione ai rimanenti compartimenti, le modalità ed i tempi di realizzazione del servizio saranno stabiliti dall'amministrazione, d'intesa con la società, non oltre otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni. La società dovrà attuare altresì i provvedimenti necessari perché il servizio di prenotazione in oggetto si svolga regolarmente e senza attese. Fino a quando il servizio stesso non sarà stato assunto dalla società, il traffico di cui sopra sarà accettato, in via transitoria, dagli uffici della società per il tramite degli uffici interurbani dell'amministrazione in sede di centro compartimentale, secondo modalità da stabilire nei termini sopra indicati; b) il traffico terminale proveniente in Italia dai Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della società sarà inoltrato direttamente in teleselezione agli utenti della rete telefonica italiana a cura dei corrispondenti esteri della società o, quando necessario, a cura della società stessa, la quale effettuerà con proprio personale le relative operazioni. Ove occorra, tale traffico sarà inoltrato agli utenti della rete telefonica italiana a cura della società per il tramite del centro compartimentale interessato; c) il traffico in transito tra Paesi rientranti nella sfera di competenza della società sarà espletato direttamente dalla società; d) il traffico in transito, scambiato fra Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione e Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, sarà svolto, ove occorra ed ove possibile, con l'intervento di un solo operatore; e) le modalità per lo svolgimento dei servizi telefonici in teleselezione da utente da e per i Paesi rientranti nella sfera di competenza della società saranno fissate di comune accordo fra l'amministrazione e la società, tenendo anche conto delle esigenze dei corrispondenti esteri. Il collegamento tra gli uffici della società ed i centri di compartimento è stabilito mediante la rete primaria dell'amministrazione. La società si impegna a predisporre, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, per ogni Paese di destinazione, oltre alla via di normale istradamento, almeno una via sussidiaria da utilizzarsi in caso di interruzione della via normale. Qualora tutte le vie predisposte dalla società risultino interrotte l'amministrazione, ricevutane comunicazione dalla società, potrà provvedere ad istradare sulle proprie vie il traffico telefonico che non possa avere corso per le vie sociali. Qualora la società non sia in grado di espletare il traffico telefonico con uno qualsiasi dei Paesi rientranti nella propria sfera di competenza, ne darà immediata comunicazione alla amministrazione e trasferirà ad essa, finché perdura una tale situazione, il detto traffico per il successivo inoltro. L'amministrazione in casi analoghi richiederà che il traffico di propria competenza venga istradato sulle reti della società ogni volta che ciò risulti possibile. Il servizio di trasmissione di programmi destinati alla radiodiffusione con i Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, sarà effettuato sui circuiti telefonici internazionali della società con le modalità che saranno fissate dall'amministrazione sentita la società stessa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-6

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