Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 14
Impianti e arterie internazionali dell'amministrazione
In vigore dal 17 mag 1968
Gli impianti e le arterie internazionali realizzati dall'amministrazione possono essere utilizzati per l'espletamento dei traffici di competenza della società, la quale ha il diritto di ottenerli in uso, nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo .
L'amministrazione ogni qualvolta intenda procedere alla realizzazione di nuove arterie con i Paesi rientranti nella sua sfera di competenza, ne informerà tempestivamente la società, per tener conto, nella progettazione ed esecuzione degli impianti, di eventuali esigenze relative al traffico di pertinenza di questa ultima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-14