Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 5

Servizio internazionale dei telegrammi

In vigore dal 17 mag 1968
È di competenza esclusiva della società il servizio dei telegrammi con tutti i Paesi esteri eccetto i seguenti: Albania, Algeria, Austria, Città del Vaticano, Egitto, Francia, Grecia, Jugoslavia, Libia, Liechtenstein, Malta, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia e Turchia. I telegrammi in partenza dall'Italia e diretti a Paesi esteri - rientranti nella sfera di competenza della società - saranno accettati dall'amministrazione e da questa inoltrati a destinazione per il tramite degli impianti e delle vie di comunicazione con l'estero approntati dalla società, la quale in territorio nazionale potrà avere uffici operativi solo nelle località sedi di centri nazionali previsti dal piano regolatore (tali uffici operativi saranno qui di seguito più brevemente denominati "uffici della Società"). Analogamente saranno inoltrati a destinazione per il tramite degli impianti e delle vie sociali i telegrammi in transito per l'Italia provenienti da Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione diretti a Paesi rientranti nella sfera di competenza della società. I telegrammi diretti in Italia provenienti, attraverso le vie e gli impianti della società, dai Paesi rientranti nella sfera di competenza della società stessa saranno da quest'ultima inoltrati agli uffici dell'amministrazione seguendo gli istradamenti e le modalità stabiliti dall'amministrazione stessa, d'intesa con la società. Analogamente saranno inoltrati agli uffici dell'amministrazione i telegrammi in transito per l'Italia provenienti da Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, diretti a Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione. I telegrammi scambiati tra Paesi rientranti nella sfera di competenza della società saranno inoltrati per il tramite degli impianti e delle vie sociali. Al recapito dei telegrammi su tutto il territorio nazionale provvede l'amministrazione. Le indicazioni di via ammesse per i telegrammi in partenza dall'Italia diretti a Paesi rientranti nella sfera di competenza della società, sono solo quelle denominate "Via Italcable" o "Via Italo Radio" o le vie ad esse collegate. I telegrammi di stampa avranno corso attraverso gli impianti e le vie sociali quando portino le indicazioni di via anzidette e quando non abbiano alcuna indicazione di via. La società si impegna a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, per ogni Paese di destinazione, oltre alla via di normale istradamento, almeno una via sussidiaria da utilizzarsi in caso di interruzione della via normale. Qualora tutte le vie anzidette risultino interrotte, la società è tenuta a darne immediata comunicazione all'amministrazione la quale, finché perdura tale situazione, provvede ad istradare i telegrammi per altre vie. Per lo scambio della corrispondenza telegrafica fra gli uffici dell'amministrazione e gli uffici della società, questa è tenuta ad osservare le modalità operative, di esercizio e di impiego dei collegamenti, delle reti e degli impianti, stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la società, contestualmente all'entrata in vigore della presente convenzione. Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti alle suddette modalità, che si rendessero necessarie nell'interesse dei traffici, anche in relazione agli sviluppi della tecnica, saranno di volta in volta stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la società. La società assume l'obbligo di adottare i provvedimenti e di svolgere gli interventi necessari perché il servizio internazionale dei telegrammi si sviluppi in ogni tempo in armonia con i progressi tecnici e soddisfi alle esigenze dell'utenza. Pertanto la società si impegna ad introdurre nei propri impianti le occorrenti trasformazioni tecniche e ad apportare alla propria organizzazione le modifiche operative necessarie per conseguire, entro limiti che saranno concordati di tempo in tempo con la amministrazione, la celerizzazione e l'automatizzazione del servizio terminale e di transito in relazione alle intese che potranno essere stabilite con le amministrazioni estere corrispondenti e tenuto conto della esigenza di rendere il servizio sempre più economico. L'amministrazione e la società svilupperanno i propri impianti per commutazione di circuiti e di messaggio, realizzandone la più stretta interconnessione, allo scopo anche di consentire al maggior numero possibile di uffici telegrafici dell'amministrazione stessa l'accesso diretto alle reti della Società. In particolare, la società si impegna a realizzare, entro 5 anni dalla entrata in vigore della presente convenzione, un impianto per ritrasmissione automatica di messaggio nel proprio ufficio di Roma. Nell'utilizzazione degli impianti e nelle modalità operative saranno osservati il regolamento telegrafico internazionale, il regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e, salvo che sia diversamente stabilito dall'amministrazione, le raccomandazioni del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico, e del Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni che, nel contesto del presente atto, verranno più brevemente denominati CCITT e CCIR.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-5

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