Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 2

Sede, oggetto, capitale, amministratori e sindaci, personale della società

In vigore dal 17 mag 1968
1) La sede legale della società è stabilita in Roma e potrà essere trasferita altrove con la preventiva autorizzazione della amministrazione. 2) L'esercizio di servizi di telecomunicazioni in Italia e allo estero e lo svolgimento di attività con questi connesse devono costituire l'oggetto statutario esclusivo della società. 3) Il capitale della società - che alla data di entrata in vigore della presente convenzione è di lire 13 miliardi - deve essere sempre adeguato alla entità e al valore degli impianti da gestire nonché agli sviluppi dei medesimi. Tutte le azioni dovranno avere uguale valore nominale ed essere, in maggioranza, di proprietà diretta o indiretta dello I.R.L. L'amministrazione potrà, in ogni tempo, richiedere la verifica della esecuzione di questa clausola. 4) Il presidente, il vice presidente e l'amministratore delegato della società devono avere la cittadinanza italiana. Almeno i due terzi degli amministratori devono essere cittadini italiani. Del consiglio di amministrazione della società fà parte, senza obbligo della cauzione stabilita dallo statuto sociale, un rappresentante del Governo italiano designato dall'amministrazione. Qualora in seno al consiglio di amministrazione sia costituito un comitato esecutivo, l'amministratore di nomina governativa ne fa parte di diritto. Il consiglio di amministrazione della società può comprendere - entro il limite massimo di un quarto del totale dei suoi componenti - anche amministratori designati dai Governi di Paesi esteri nei quali la società svolge attività di concessionaria di servizi di telecomunicazioni. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministero del tesoro. La maggioranza dei sindaci deve avere la cittadinanza italiana. Agli effetti del controllo sulla osservanza di quanto disposto in questa clausola, la società è tenuta a dare comunicazione all'amministrazione dell'avvenuta nomina degli amministratori e sindaci, entro quindici giorni dalla relativa deliberazione. 5) Il direttore generale, nonché i dirigenti e tutto il personale della società in servizio in Italia devono avere la cittadinanza italiana. In via eccezionale, la società può ottenere dall'amministrazione l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi in Italia. L'amministrazione può richiedere alla società che il personale addetto a speciali servizi di interesse dello Stato sia di proprio gradimento. 6) La società è tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-2

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