Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 1
Oggetto della concessione
In vigore dal 17 mag 1968
Convenzione per la concessione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla Italcable servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Società per azioni, di servizi di telecomunicazioni internazionali.
Tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Amministrazione", in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. mg.
Ernesto Lensi, e la Italcable servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Società per azioni, d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "Società", con sede in Roma, via Calabria, 46-48 e con capitale versato di L. 13.000.000.000, rappresentata dal presidente dott. ing. Carlo Enrico Martinato, in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 26 giugno 1967, si conviene e si stipula quanto segue:
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Oggetto della concessione
1) Sono concessi in esclusiva alla società:
a) il servizio internazionale dei telegrammi ad uso pubblico, ad eccezione dei telegrammi di stampa, con le modalità e nei limiti di cui all';
b) il servizio internazionale telefonico ad uso pubblico, con le modalità e nei limiti di cui all';
c) il servizio internazionale telex ad uso pubblico, con le modalità e nei limiti di cui all';
d) il servizio internazionale di trasmissione dati su reti a commutazione ad uso pubblico, con le modalità e nei limiti di cui all';
e) il servizio internazionale di fototelegrafia ad uso pubblico, con le modalità e nei limiti di cui all';
f) i servizi internazionali ausiliari ed accessori a quelli stabiliti nelle precedenti lettere.
2) Sono concessi non in esclusiva alla Società:
a) il servizio internazionale dei telegrammi di stampa ad uso pubblico, con le modalità e nei limiti di cui all';
b) i servizi di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse, con le modalità e nei limiti di cui all'.
3) Non sono compresi nella presente concessione i servizi di radiocomunicazioni mobili, terrestre, marittimo ed aereo, nonché i servizi di radiodiffusione per l'interno e per l'estero.
4) La concessione è subordinata alle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi stabiliti negli articoli seguenti e - per quanto da essi non disposto - nelle leggi vigenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-1