Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 3

Assunzione di nuovi servizi all'estero

In vigore dal 17 mag 1968
L'assunzione da parte della società di nuovi servizi di telecomunicazioni in Paesi esteri oltre quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente convenzione è subordinata ad autorizzazione da parte dell'amministrazione, la quale dovrà decidere entro tre mesi dalla richiesta fatta dalla Società.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-3

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