Art. 18 · Brevetti
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 18

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Brevetti

In vigore dal 17 mag 1968
La presente convenzione non implica alcuna responsabilità dell'amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla società. L'amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra la società ed i terzi per l'uso dei brevetti, restando a carico della società stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti. La società assume, in ogni caso, l'intera responsabilità per eventuali infrazioni e terrà sollevata l'amministrazione da ogni molestia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-18