Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 24

Interferenze

In vigore dal 17 mag 1968
L'amministrazione assegna alla società le frequenze idonee alla effettuazione dei servizi. Qualora a causa di impianti eseguiti dalla società, anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi e interferenze con altri impianti per servizi pubblici di telecomunicazioni preesistenti, la società stessa deve attuare prontamente i provvedimenti indispensabili per eliminarli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-24

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Interferenze (Art. 24 Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, S.p.A., per la concessione di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico.) — Testo vigente | Portale Normativo