Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 24
Interferenze
In vigore dal 17 mag 1968
L'amministrazione assegna alla società le frequenze idonee alla effettuazione dei servizi.
Qualora a causa di impianti eseguiti dalla società, anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi e interferenze con altri impianti per servizi pubblici di telecomunicazioni preesistenti, la società stessa deve attuare prontamente i provvedimenti indispensabili per eliminarli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-24