Art. 23 · Segreto delle comunicazioni
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 23

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Segreto delle comunicazioni

In vigore dal 17 mag 1968
La società ha l'obbligo di prendere tutte le misure idonee a mantenere il segreto delle comunicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-23