Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 34

Canone di concessione

In vigore dal 17 mag 1968
La società corrisponderà all'amministrazione un canone annuo di concessione, nella misura del 4,50 per cento da calcolarsi su tutti i proventi lordi da essa realizzati per i traffici terminali italiani e per quelli in transito per l'Italia. Per proventi lordi, ai fini del precedente comma, si intende il complesso delle tasse, dei canoni e di ogni altro introito percetto dalla società per i traffici summenzionati, deduzione fatta delle quote spettanti all'amministrazione e di quelle spettanti alle amministrazioni e compagnie estere interessate. Il versamento del canone dovrà essere effettuato all'amministrazione non oltre i trenta giorni successivi alla approvazione del bilancio annuale della società.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-34

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Canone di concessione (Art. 34 Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, S.p.A., per la concessione di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico.) — Testo vigente | Portale Normativo