Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 34
34 / 53Canone di concessione
In vigore dal 17 mag 1968
La società corrisponderà all'amministrazione un canone annuo di concessione, nella misura del 4,50 per cento da calcolarsi su tutti i proventi lordi da essa realizzati per i traffici terminali italiani e per quelli in transito per l'Italia.
Per proventi lordi, ai fini del precedente comma, si intende il complesso delle tasse, dei canoni e di ogni altro introito percetto dalla società per i traffici summenzionati, deduzione fatta delle quote spettanti all'amministrazione e di quelle spettanti alle amministrazioni e compagnie estere interessate.
Il versamento del canone dovrà essere effettuato all'amministrazione non oltre i trenta giorni successivi alla approvazione del bilancio annuale della società.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-34