Art. 34 · Canone di concessione
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 34

34 / 53

Canone di concessione

In vigore dal 17 mag 1968
La società corrisponderà all'amministrazione un canone annuo di concessione, nella misura del 4,50 per cento da calcolarsi su tutti i proventi lordi da essa realizzati per i traffici terminali italiani e per quelli in transito per l'Italia. Per proventi lordi, ai fini del precedente comma, si intende il complesso delle tasse, dei canoni e di ogni altro introito percetto dalla società per i traffici summenzionati, deduzione fatta delle quote spettanti all'amministrazione e di quelle spettanti alle amministrazioni e compagnie estere interessate. Il versamento del canone dovrà essere effettuato all'amministrazione non oltre i trenta giorni successivi alla approvazione del bilancio annuale della società.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-34