Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 36

Facoltà dello Stato di sospendere od assumere i servizi

In vigore dal 17 mag 1968
Ai sensi dell' del codice postale e delle telecomunicazioni - per grave necessità pubblica - il Governo potrà, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio ed eventualmente prendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della società in Italia ed assumere i servizi in sua vece. Nei casi di assunzione dei servizi, all'atto della consegna degli impianti, sarà redatto un verbale da cui risultino la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento. Analogo verbale verrà redatto al momento della riconsegna alla società. Nessuna indennità speciale spetterà in tali casi alla società, alla quale peraltro sarà accreditato l'importo degli introiti spettantele per il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovesse durare più di sei mesi, sarà garantito alla società un utile pari alla media degli utili della società nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianti occupata od ai servizi sospesi o limitati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-36

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