Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 38
Divieto di cessione e subconcessione
In vigore dal 17 mag 1968
Salvo autorizzazione esplicita dell'amministrazione, è vietata la cessione e la subconcessione, anche parziale ed in qualunque forma, dell'esercizio della concessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-38