Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 43

Penalità

In vigore dal 17 mag 1968
In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione, dei canoni per i circuiti ceduti in fitto dall'amministrazione e di qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'amministrazione a norma della presente convenzione, la società sarà gravata, oltre che degli interessi legali, di una penale pari al 2,50 per cento della somma dovuta, in ragione d'anno, per il primo mese, e del 5 per cento in ragione d'anno per i mesi successivi. Qualora il ritardo superi un anno, l'amministrazione avrà la facoltà di applicare alla società le sanzioni previste dal successivo . Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente convenzione - che non comportino una sanzione più grave - o per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'amministrazione può applicare alla società una penalità da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 2.500.000 per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penalità non esonerano la società da eventuali responsabilità verso terzi. Dette violazioni ed inosservanze devono essere debitamente contestate alla società. Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, le somme occorrenti sono prelevate dal deposito cauzionale costituito dalla società, che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall' della presente convenzione. Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla società, l'amministrazione, sentito il consiglio di amministrazione, può non far luogo all'applicazione delle penalità previste nel presente articolo o, comunque, revocarlo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-43

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Penalità (Art. 43 Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, S.p.A., per la concessione di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico.) — Testo vigente | Portale Normativo