Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 48
Norme transitorie
In vigore dal 17 mag 1968
1) a) Il primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente convenzione, cesserà, contemporaneamente, presso tutti gli uffici e sportelli della società, il servizio dei telegrammi "lampo" e quello di accettazione e recapito dei telegrammi internazionali;
b) entro un anno dall'entrata in vigore della convenzione cesserà ogni altra attività degli uffici telegrafici sociali di Bari, Biella, Bologna, Catania, Firenze, Messina, Palermo, Prato, Reggio di Calabria, Siracusa, Torino, Trieste, Venezia;
c) presso i rimanenti uffici sociali di Genova, Milano, Napoli e Roma saranno temporaneamente mantenuti nuclei operativi addetti alla trasmissione e ricezione di telegrammi per conto dell'amministrazione.
La cessazione dell'attività di tali nuclei avverrà gradualmente entro il 1979, secondo modalità che saranno stabilite dall'amministrazione contestualmente all'entrata in vigore della presente convenzione, d'intesa con la società.
2) A partire dalla data di cessazione del servizio di accettazione e recapito di cui al precedente paragrafo 1), lettera a) cessa per la società l'obbligo dal pagamento di ogni canone di affitto per:
i circuiti adibiti al servizio telegrafico fra l'ufficio della società nel centro nazionale di Roma e gli uffici telegrafici della società medesima contemplati nel precedente paragrafo 1), lettere b) e e) nonché i circuiti allaccianti gli uffici telegrafici della società fra loro;
i locali di proprietà dell'amministrazione dove hanno attualmente sede i suddetti uffici della società.
A partire dalla stessa data saranno a carico dell'amministrazione le forniture di cancelleria, stampati, zone, acqua, riscaldamento, energia per illuminazione e forza motrice. Saranno a carico della società, fino alla completa cessazione di attività dei summenzionati nuclei operativi, tutte le spese relative al personale, nonché le spese di assicurazione delle persone e delle cose, le spese di manutenzione degli impianti, macchine ed altri mobili di proprietà della società utilizzati dai nuclei operativi medesimi.
3) Almeno tre mesi prima della chiusura di ciascuno degli uffici della società, sarà di comune accordo esaminata la eventuale cessione all'amministrazione degli impianti, macchine ed altri mobili di proprietà della società stessa e concordato il relativo corrispettivo.
4) Fino alla data di cessazione del servizio di accettazione e recapito di cui al precedente paragrafo 1), lettera a), le tasse terminali italiane per i telegrammi internazionali che hanno avuto corso per le vie della società, continueranno ad essere ripartite in base a quanto stabilito dalla convenzione 6 agosto 1935 e successivi atti aggiuntivi e convenzioni suppletive.
Per tale periodo non è applicata, per i telegrammi suddetti, la norma prevista dall', paragrafo 10) della presente convenzione.
5) a) A partire dalla data di cessazione del servizio di accettazione e di recapito di cui al precedente paragrafo 1), lettera a), la tassa terminale italiana di cui al precedente , paragrafo 1) è ripartita come segue:
fino al 31 dicembre 1973:
40 per cento all'amministrazione;
60 per cento alla società;
dal 10 gennaio 1974 al 31 dicembre 1976:
45 per cento all'amministrazione;
55 per cento alla società;
dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1979:
55 per cento all'amministrazione;
45 per cento alla società.
b) A partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e fino al 31 dicembre 1973, la ripartizione delle quote di pertinenza italiana di cui all', paragrafo 2) e 3), sarà effettuata come segue:
15 per cento all'amministrazione;
85 per cento alla società.
c) Alle ripartizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), che si differenziano da quelle di cui all', fanno riscontro le prestazioni che la società si impegna a fornire all'amministrazione per mezzo dei nuclei operativi di cui al precedente paragrafo 1), lettera c).
Dette prestazioni restano così definite:
fino al 31 dicembre 1973: n. 3.500.000 operazioni annue, intendendosi tale numero come somma dei telegrammi complessivamente trasmessi e ricevuti agli apparati dei nuclei che rimarranno in servizio;
dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1976: n. 2.300.000 operazioni annue, come sopra specificato;
dal 10 gennaio 1977 al 31 dicembre 1979: n. 1.200.000 operazioni annue, come sopra specificato.
d) Qualora la società, richiesta dall'amministrazione, non fosse in grado di svolgere la quantità di operazioni indicate alla lettera e), l'importo corrispondente alla differenza tra le ripartizioni di cui all' e quelle indicate alle lettere a) e b) verrà ridotto proporzionalmente.
6) Il trasferimento dei traffici dall'una all'altra parte, in relazione alle competenze stabilite dai precedenti articoli e le modifiche da apportare alla contabilizzazione dei relativi proventi, saranno attuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, secondo modalità da concordare tra l'amministrazione e la società.
L'attribuzione alla società e all'"amministrazione dei proventi relativi ai suddetti traffici, avrà effetto a partire dalla data in cui ciascuna delle parti inizierà la gestione diretta dei servizi di rispettiva competenza, secondo le modalità di cui al precedente comma.
7) La trattenuta del canone di concessione stabilita nello della convenzione aggiuntiva, stipulata in data 21 gennaio 1950, approvata e resa esecutiva con decreto presidenziale 25 marzo 1950, cessa con effetto dal 10 gennaio 1967. La somma totale di L. 3.105.313.280, trattenuta dall'italcable fino al 31 dicembre 1966 a norma del suddetto , sarà da questa versata all'amministrazione senza interessi, in 20 quote annue costanti di L.
155.265.664, ciascuna entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 1967.
8) Quale compenso della cessione effettuata nel 1928 dallo Stato alla Italo radio di tutti i materiali relativi alla Stazione radio-telegrafica di Roma-Terranova e sue pertinenze, la Società continua a versare all'amministrazione ogni anno fino al 30 giugno 1975, la somma di L. 230.000.
Le annualità di cui trattasi debbono essere pagate senza interessi a rate semestrali non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-48