Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 49
Abrogazione delle precedenti convenzioni
In vigore dal 17 mag 1968
Salvo quanto previsto negli , la presente convenzione annulla e sostituisce le convenzioni ed atti aggiuntivi qui appresso indicati:
1) Convenzione 6 agosto 1935 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable;
2) Convenzione 6 agosto 1935 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italo-radio;
3) Atto aggiuntivo alla convenzione 6 agosto 1935 stipulato il 12 aprile 1938 con la Italo-radio per modificare l' della convenzione medesima;
4) Atto aggiuntivo alla convenzione 6 agosto 1935, stipulato il 12 maggio 1938 con la Italcable per modificare i commi 2 e 3 dell' e la tabella B della convenzione medesima;
5) Atto aggiuntivo alla convenzione 6 agosto 1935 stipulato il 26 giugno 1940 con la Italo-radio per modificare l' della convenzione medesima;
6) Convenzione suppletiva alla convenzione 6 agosto 1935 stipulata il 10 maggio 1943 con la Italcable in seguito alla fusione della Italo-radio con la medesima Italcable ed alla assunzione da parte di questa ultima della denominazione "Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici società per azioni" e per modificare gli della convenzione Italcable e l' della convenzione Italo radio;
7) Convenzione stipulata il 25 novembre 1948 con la Italcable per l'esercizio da parte della società medesima della comunicazione cablografica Roma-Palermo-Malta;
8) Convenzione stipulata il 7 luglio 1949 con la Italcable concernente il canone di concessione dovuto dalla società medesima e la modifica di alcuni articoli delle convenzioni Italcable e Italo radio del 6 agosto 1935, nonché di alcuni articoli della convenzione Italcable del 25 novembre 1948;
9) Convenzione stipulata il 21 gennaio 1950 con la Italcable, concernente provvedimenti per la ricostruzione del cavo sottomarino con il Sud America;
10) Convenzione suppletiva ed aggiuntiva alle convenzioni stipulate il 6 agosto 1935 con la Italcable e la ex Italo radio ed alle convenzioni suppletive ed aggiuntive alle predette stipulate successivamente, stipulata con la Italcable l'8 luglio 1954 per apportare modificazioni in materia di depositi cauzionali e di penalità;
11) Convenzione stipulata il 20 luglio 1963 con la Italcable concernente l'esercizio del servizio radiofototelegrafico a multiple destinazioni, da effettuarsi mediante lanci all'aria o ricezioni dall'aria (Servizio "Blind");
12) Atto aggiuntivo alla convenzione 20 luglio 1963 stipulato il 6 novembre 1964 con la Italcable per modificare l' della convenzione medesima;
13) Convenzione 9 marzo 1966 per l'inclusione del cavo Roma-Palermo nel casotto di approdo di Mondello (Palermo);
14) Atto aggiuntivo alla convenzione 25 novembre 1948 stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable per modificare il comma secondo dell' della convenzione medesima.
Si intendono altresì abrogati tutti gli accordi, le disposizioni ed ogni altro patto o convenzione che risultino in contrasto o incompatibili con le clausole della presente convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-49