Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 51

Condizione per l'efficacia della convenzione

In vigore dal 17 mag 1968
L'efficacia della presente convenzione è subordinata alla registrazione, presso la Corte dei conti, del decreto del Presidente della Repubblica che approva la convenzione medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo