Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni
Art. 39
Bilancio e inventario
In vigore dal 17 mag 1968
La società deve trasmettere il proprio bilancio annuale, entro un mese dall'approvazione, all'amministrazione ed al Ministero del tesoro.
Detti dicasteri si riservano la facoltà entro l'esercizio successivo, di chiedere, per quanto concerne i servizi previsti dalla presente convenzione i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni.
La società deve altresì tenere a disposizione dell'amministrazione e trasmettere a questa, ove la stessa ne faccia richiesta, copia dell'inventario degli impianti tenuto dalla società stessa in conformità dalle leggi vigenti e copia delle scritture contabili previste dall', lettere a), b), c) e secondo comma del n. 3 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, redatto in conformità delle disposizioni del testo unico medesimo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-39