Art. 27 · Nullaosta delle autorità militari
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 27

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Nullaosta delle autorità militari

In vigore dal 17 mag 1968
Per la costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti e mezzi trasmissivi in zone dichiarate di interesse militare ai sensi di legge, la società dovrà munirsi di preventivo nullaosta delle competenti autorità militari, da richiedere per il tramite dell'amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-27