Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 22

La tassa ridotta

In vigore dal 23 mar 1967
Per l'applicazione del primo e secondo comma dell' della legge la stazza netta delle navi aventi merci in coperta si determina aggiungendo alla stazza netta ordinaria di cui all' della legge stessa quella corrispondente al volume occupato dalle merci in coperta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-22

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La tassa ridotta (Art. 22 Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.) — Testo vigente | Portale Normativo