Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo I
Art. 22
La tassa ridotta
In vigore dal 23 mar 1967
Per l'applicazione del primo e secondo comma dell' della legge la stazza netta delle navi aventi merci in coperta si determina aggiungendo alla stazza netta ordinaria di cui all' della legge stessa quella corrispondente al volume occupato dalle merci in coperta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-22