Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 23

Supplemento di sopratassa

In vigore dal 23 mar 1967
Qualora lo spazio occupato dalle merci in coperta sia superiore a quello in base al quale è stata liquidata la sopratassa il comandante della nave è tenuto a farne denuncia all'autorità marittima, la quale, peraltro, ha facoltà di verificare, in ogni caso, la corrispondenza fra la sopratassa pagata e lo spazio effettivamente occupato. Ove sussista una maggiore occupazione è dovuto il pagamento di un supplemento della sopratassa in ragione delle tonnellate di stazza effettivamente occupate da merci in coperta. L'ammontare del supplemento è determinato con i criteri di cui all' del presente regolamento. Qualora il comandante abbia omesso di fare la denuncia di cui al primo comma del presente articolo il supplemento è liquidato in relazione alla decorrenza della sopratassa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-23

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Supplemento di sopratassa (Art. 23 Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.) — Testo vigente | Portale Normativo