Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo I
Art. 19
Trasbordo di merci o di passeggeri
In vigore dal 23 mar 1967
La tassa di ancoraggio è dovuta anche nel caso di trasbordo di merci o passeggeri da una nave all'altra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-19