Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 19

Trasbordo di merci o di passeggeri

In vigore dal 23 mar 1967
La tassa di ancoraggio è dovuta anche nel caso di trasbordo di merci o passeggeri da una nave all'altra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo