Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 20

Sopratassa di ancoraggio

In vigore dal 23 mar 1967
In relazione a quanto stabilito dagli della legge, l'ammontare della sopratassa si determina in misura proporzionale al rimanente periodo di validità della tassa di ancoraggio. Durante il periodo di validità della tassa di ancoraggio in abbonamento annuale, l'ammontare della sopratassa può essere corrisposto anche per più periodi di 30 giorni salvo, per l'ultimo mese di validità, il disposto del comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-20

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Sopratassa di ancoraggio (Art. 20 Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.) — Testo vigente | Portale Normativo