Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 25

Merci disistivate e collocate in coperta

In vigore dal 23 mar 1967
La nave proveniente dall'estero, che approda ad un porto dello Stato, vi scarica una parte del carico e poi prosegue per altri porti dello Stato per continuare le sue operazioni di sbarco, non è soggetta in questi successivi approdi al pagamento della sopratassa di ancoraggio per le merci che avesse in coperta, a condizione che: dimostri, per mezzo di un certificato dell'autorità marittima del primo porto di approdo dello Stato, che all'arrivo colà le merci suddette erano nelle stive; la nave abbia nelle stive uno spazio vuoto sufficiente per contenerle. È applicabile in questo caso la disposizione di cui al secondo comma del precedente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-25

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Merci disistivate e collocate in coperta (Art. 25 Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.) — Testo vigente | Portale Normativo