Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo I
Art. 25
Merci disistivate e collocate in coperta
In vigore dal 23 mar 1967
La nave proveniente dall'estero, che approda ad un porto dello Stato, vi scarica una parte del carico e poi prosegue per altri porti dello Stato per continuare le sue operazioni di sbarco, non è soggetta in questi successivi approdi al pagamento della sopratassa di ancoraggio per le merci che avesse in coperta, a condizione che: dimostri, per mezzo di un certificato dell'autorità marittima del primo porto di approdo dello Stato, che all'arrivo colà le merci suddette erano nelle stive;
la nave abbia nelle stive uno spazio vuoto sufficiente per contenerle.
È applicabile in questo caso la disposizione di cui al secondo comma del precedente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-25