Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo II
Art. 29
Merci estratte dai depositi e punti franchi
In vigore dal 23 mar 1967
Sono considerate come merci provenienti dall'estero per via di mare e soggette alla tassa di cui all' della legge le merci estratte per importazione definitiva o temporanea dai depositi e punti franchi situati in località costiere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-29