Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo II
Art. 32
Navi non adibite normalmente al trasporto di passeggeri
In vigore dal 23 mar 1967
Agli effetti dell'applicazione della tassa di sbarco e di imbarco di cui all' della legge coloro che viaggiano su navi non adibite normalmente al trasporto di persone sono considerati come viaggiatori di 2ª classe qualora si servono di cabine o cuccette; sono invece equiparati ai viaggiatori di 3ª classe qualora non fruiscono di tali comodità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-32