Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo II
Art. 33
Accertamento e riscossione della tassa passeggeri nei porti di Napoli, Genova a Trieste
In vigore dal 23 mar 1967
La tassa di cui all' della legge è riscossa dalla Dogana su ordine di introito delle Capitanerie di porto ed è versata dal vettore per conto del passeggero.
Se il vettore ha sede nei porti di Genova, Napoli e Trieste o vi ha rappresentanza autorizzata a versare la tassa, il versamento può essere effettuato entro II termine di dieci giorni dalla partenza o dall'arrivo della nave; in caso diverso salvo che l'autorità marittima, non richieda un congruo deposito, il versamento deve essere effettuato prima della partenza della nave.
Il riscontro delle esazioni relative alla tassa sui passeggeri sarà effettuato con i criteri indicati negli del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-33